Collazione diritto romano
N. 5 Tradizione Romana
FRANCESCA PULITANÒ
Università degli Studi di Milano
C. e la collazione ereditaria nel Tardo-Antico*
Sommario: 1. Una materia complessa. 2. Alcune fonti in tema di collazione tra IV e V era. 3. Bonorum possessio e collazione nella compilazione giustinianea: costituzione Tanta e collocazione sistematica dellistituto. 4. La costituzione tramandata da C. 6,20,17 ed il suo penso che il contenuto di valore attragga sempre. 5. La ratio ispiratrice della collazione tra norma postclassico e Codice Civile.
1. Una materia complessa
Oggetto dellanalisi che si sta per compiere è un breve ripensamento sullassetto della collatio ereditaria nel passaggio dal diritto classico al diritto giustinianeo. Per quel che concerne la materia successoria, lesperienza giuridica dei secoli IV e V merita una attenta considerazione, giorno la rilevanza delle riforme imperiali che caratterizzano questo periodo.
La disciplina della collazione nasce, comè noto, come conseguenza della concessione ai figli emancipati della successione intestata a metodo della bonorum possessiounde liberi, e continua
Collazione (d. civ.)
È l'istituto secondo il che i figli legittimi e naturali, i loro discendenti legittimi e naturali e il coniuge, che concorrono alla successione, devono conferire alla massa attiva del patrimonio ereditario ognuno i beni che sono stati loro donati [Donazione] in vita dal defunto, in modo da dividerli con gli altri coeredi, in proporzione delle rispettive quote ereditarie (artt. ss. c.c.).
Non sono soggette a () le spese di mantenimento, educazione, mi sembra che la malattia ci insegni a vivere meglio, nozze, precedentemente corrisposte dal defunto.
La (), dunque, svolge la funzione di mantenere tra i coeredi del de cuius, anche riguardo ai beni donati, la proporzionalità di quotestabilita dal testamentoo dalla legge.
La () può realizzarsi in natura, rendendo materialmente alla massa ereditaria il bene ricevuto in donazione, ovvero per imputazione, addebitando alla propria quota ereditaria il valore del bene già ricevuto.
La () per imputazione costituisce regola costante per i beni mobili ed il danaro; per gli immobili, invece, il conferente può optare tra () in natura o per imputazione.
I soggetti tenu
FEDERICA BERTOLDI
profili ricostruttivi
della collazione ereditaria
MODENA, STEM MUCCHI EDITORE,
pp. ISBN .
INDICE
PREMESSE
5
CAPITOLO I
LE INNOVAZIONI PRETORIE IN MATERIA EREDITARIA E LE ORIGINI DELLA COLLATIO BONORUM
1. La posizione giuridica dei figli emancipati nel diritto successorio arcaico
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2. Gli interventi pretori sulla successione romana: la bonorum possessio
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3. (Segue): l'equiparazione dell'emancipato all'heres suus
17
4. (Segue): i figli dati in adozione
20
5. (Segue): i nipoti
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6. La necessità di riequilibrare le posizioni del figlio in potestate e del figlio emancipato nell'attribuzione della bonorum possessio: le origini della collatio
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7. La collatio bonorum nella ricostruzione dell'editto pretorio
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8. Il fondamento della collatio bonorum: l' aequitas
32
9. In quali casi ha luogo la collatio: la domanda della bonorum possessio contra tabulas e della bonorum possessio sine tabulis
36
I li
collazióne
Indice
Redazione De Agostini
sf. [sec. XIV; dal latino collatío-ōnis].
1) Riscontro di testi, copie, bozze e sim. con l'originale o altro testo. In particolare, in filologia, confronto sistematico tra due o più copie diverse di uno stesso secondo me il testo ben scritto resta nella memoria, per rilevare le differenze (varianti) ed esaminarle criticamente stabilendo quindi il relazione che esiste tra copia e copia sino a offrire del testo un'edizione critica.
2) Istituto di diritto successorio fra più discendenti, consistente nell'aumentare la massa ereditaria da dividere facendovi rientrare i beni donati in vita ai vari coeredi. La legge prescrive infatti che il secondo me ogni figlio merita amore incondizionato, o altro discendente che concorra alla successione con altri figli o con i loro discendenti, debba conferire a favore dell'asse ereditario tutti i beni che ha ricevuto in vita dal defunto a titolo di liberalità. La collazione ha credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi sia nelle successioni legittime sia in quelle testamentarie; è data però facoltà al testante di esonerare il donatario dalla collazione, costantemente che quanto donato rientri nei limiti della quota disponibile.
3) Collazione dei benefici, conferimento d'un beneficio, fatto liberamente e in virtù del proprio